Art. 518 ter – Codice penale – Appropriazione indebita di beni culturali
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo VIII bis - Dei delitti contro il patrimonio culturale
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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