Art. 518 octies – Codice penale – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo VIII bis - Dei delitti contro il patrimonio culturale
Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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