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Art. 499 — Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Art. 499 — Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo , è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a duemilasessantacinque euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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