16 Mar Art. 499 — Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione
Posted at 13:08h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo VIII – Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio > Capo I – Dei delitti contro l’economia pubblica
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo , è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a duemilasessantacinque euro.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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