16 Mar Art. 497 — Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati
Posted at 13:08h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica > Capo IV – Della falsità personale
Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona , ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”10″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”11″]