16 Mar Art. 465 — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto
Posted at 13:07h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica > Capo I – Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Chiunque, non essendo concorso [ 110 ] nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati [ 462 ], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.
Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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