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Art. 465 — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

Art. 465 — Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

Chiunque, non essendo concorso [ 110 ] nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati [ 462 ], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.

Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantuno euro a trecentonove euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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