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Art. 450 — Delitti colposi di pericolo

Art. 450 — Delitti colposi di pericolo

Chiunque, con la propria azione od omissione colposa [ 43 ], fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni [ 427, 429, 431 ].

La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell’Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 9969/2010

I delitti colposi di pericolo contro l’incolumità pubblica di cui all’art. 450 c.p. si perfezionano al momento dell’effettiva esistenza di un pericolo che l’evento temuto si verifichi, in quanto incriminano anche le condotte che fanno solo sorgere o persistere il pericolo di un evento disastroso.

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Cass. pen. n. 13727/1986

Il pericolo di disastro ferroviario consiste in un fatto da cui è probabile che derivi effettivamente danno notevole per i trasporti e gli addetti ai servizi o per le persone che, comunque, si trovino negli impianti ferroviari; deve, perciò, essere concreto ed apprezzabile e il danno temuto deve essere di tale entità da interessare un certo numero di persone e attivare la commozione della comunità al punto che le sue dimensioni si riferiscano e concretino un effettivo pericolo per la incolumità pubblica.

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Cass. pen. n. 5822/1986

Per la configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 450 c.p. è sufficiente che un disastro possa verificarsi anche se, nonostante l’idoneità dell’azione, l’evento non si verifichi o il danno cagionato alle cose o alle persone non sia di rilevante gravità. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto che la presenza di un masso di notevoli dimensioni e peso, posto in mezzo ai binari subito dopo una curva a visuale non libera, integra gli estremi del reato predetto, attesoché il delitto di disastro ferroviario si perfeziona con l’insorgere di pericolo di danno ad un convoglio ferroviario che possa incidere sulla sicurezza dei trasporti, a nulla rilevando la circostanza che il masso non ebbe a provocare danni rilevanti, tanto che il convoglio potè proseguire la marcia).

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Cass. pen. n. 958/1981

Ai fini della configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 450 c.p. il pericolo del disastro non è presunto, ma deve insorgere o persistere in concreto, in dipendenza del comportamento dell’agente.

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Cass. pen. n. 5535/1975

Il delitto di cui alla prima ipotesi dell’art. 450 c.p. si perfeziona al momento in cui l’agente pone in essere il pericolo di un disastro ferroviario; è, quindi, necessario il verificarsi del deragliamento del convoglio.

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