Art. 433 bis – Codice penale – Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica > Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza
Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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