Art. 452 undecies – Codice penale – Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.
L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 15965/2020
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452-undecies, comma quarto, cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede, per i soli delitti indicati nel comma primo della medesima disposizione e non anche per le contravvenzioni ambientali previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, non possa essere disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati. (In motivazione la Corte ha precisato che, per le contravvenzioni ambientali, trova applicazione la confisca di cui all'art. 260-ter, comma 4, dello stesso d.lgs., che ha natura eminentemente sanzionatoria, mentre la misura ablatoria prevista dal codice penale presenta una funzione risarcitoria e ripristinatoria).