Art. 452 quinquies – Codice penale – Delitti colposi contro l’ambiente
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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