16 Mar Art. 520 — Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale
[ Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette. ]
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 5321/2004
I delitti contro la libertà sessuale commessi prima dell’entrata in vigore della Legge 15 febbraio 1996, n. 66, ai fini dell’applicabilità della circostanza aggravante di cui al capoverso dell’art. 520 c.p. (qualità di pubblico ufficiale), non è necessario che il pubblico ufficiale abbia commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti la funzione, essendo sufficiente che tra la qualità del colpevole ed il fatto esista un nesso causale. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistente l’aggravante de qua in relazione agli atti di libidine commessi da un insegnante nei confronti di un’alunna).
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