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Art. 519 — Della violenza carnale

Art. 519 — Della violenza carnale

[ Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

  1. 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
  2. 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l’ascendente o il tutore, ovvero è un’altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d’istruzione, di vigilanza o di custodia;
  3. 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d’inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;
  4. 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
  5. ]

  1. 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
  2. 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l’ascendente o il tutore, ovvero è un’altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d’istruzione, di vigilanza o di custodia;
  3. 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d’inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;
  4. 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
  5. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 6072/2008

Poichè l’abrogato articolo 519 c.p. deve essere considerato in rapporto di continuità normativa con i reati di violenza sessuale introdotti dalla legge 66/96, non essendosi verificato un fenomeno di abolitio criminis, ne consegue che il disvalore giuridico del fatto è rimasto identico e anche tale reato deve essere considerato ostativo all’applicazione dell’indulto, anche se il relativo provvedimento non ripete l’indicazione del titolo di reato abrogato. (Mass. redaz.).

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Cass. pen. n. 8058/2004

Il divieto di sospensione dell’esecuzione, previsto dall’art. 656, comma nono, lett. a), c.p.p. nel caso di condanna per taluno dei delitti elencati nell’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), tra i quali figurano quelli previsti dagli artt. 609 bis, quater e octies c.p., opera anche nei confronti di soggetto che sia stato condannato per il reato di violenza carnale, quale previsto dall’abrogato art. 519 c.p., atteso che la condotta integratrice di tale reato trova corrispondenza in quelle previste dalle nuove norme incriminatrici sopra indicate.

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Cass. pen. n. 1390/1996

Per proporre querela non è richiesta una formula sacramentale, ma deve manifestarsi in forma esplicita o implicita la volontà di chiedere la punizione del colpevole. Tale intenzione non può però essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denunzia e quando il tenore di questa risulti assolutamente equivoco sotto questo profilo, essa deve essere interpretata, sia per il generale canone ermeneutico di cui all’art. 1370 c.c., sia per il principio generale vigente nel settore penale in dubio pro reo, nel senso di escludere la natura di querela dell’atto di denuncia. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi querela la denuncia di un abuso sessuale interpretabile come semplice istanza di diffida, seguita da una formale querela presentata però oltre il termine massimo previsto dalla legge).

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Cass. pen. n. 624/1996

In tema di violenza carnale presunta, ex art. 519 cpv. n. 3 c.p., sussistono due ipotesi, a seconda che la vittima sia inferma di nascita ovvero che, a cagione della sua inferiorità fisica o psichica, la vittima non sia in grado di resistere al colpevole (anche se la situazione di inferiorità non sia stata dal colpevole medesimo determinata). Mentre nella prima ipotesi non è richiesta alcuna indagine particolare sul grado di infermità mentale, sul secondo caso, invece, deve accertarsi in concreto il grado di tale infermità o inferiorità per valutare se esso è di tale entità da impedire completamente oppure solo da limitare in modo apprezzabile la resistenza da parte della vittima.
Tra i casi di inferiorità fisiopsichica, previsti dall’art. 519, cpv. n. 3, c.p., ben può rientrare lo stato del soggetto in dipendenza dall’assunzione di psicofarmaci (cosiddetti tranquillanti), quando da esso derivi una sospensione dell’attenzione e dei poteri di controllo che renda il soggetto medesimo incapace di normale resistenza all’azione del colpevole ed a quest’ultimo consenta di commettere violenza carnale.

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Cass. pen. n. 12472/1995

I reati di incesto (art. 564 c.p.) e di violenza carnale (519 c.p.) possono concorrere tra loro in quanto, la congiunzione carnale con i soggetti indicati nell’art. 564 c.p. che dà luogo al reato di incesto, può essere sia consensuale che violenta. In tale secondo caso, sussiste anche il reato di violenza carnale.

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Cass. pen. n. 1965/1995

In tema di violenza carnale, il reato è perseguibile di ufficio ogni qual volta sia connesso, sia pure solo dal punto di vista investigativo, con altri delitti perseguibili di ufficio, come sono ad esempio i reati di induzione e agevolazione della prostituzione. In tali casi infatti, poiché sul fatto di violenza l’attività istruttoria deve puntare l’attenzione in relazione a reati perseguibili di ufficio, non permane alcuna ragione per tutelare, attraverso la procedibilità a querela, la riservatezza della persona offesa. A maggior ragione sarà perseguibile di ufficio il reato di violenza quando alla madre della parte lesa venga contestato il reato di concorso morale nel delitto di violenza carnale.

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Cass. pen. n. 10804/1994

In tema di violenza carnale, la condizione di inferiorità psichica prescinde da fenomeni di patologia mentale essendo riferibile a fattori di natura diversa connotati da tale consistenza ed incisività da viziare il consenso all’atto sessuale della persona offesa. Tra tali fattori vanno compresi quelli ambientali o derivanti da traumi. Il giudice di merito, al fine di poter valutare le condizioni psichiche del soggetto passivo al momento del fatto, è tenuto ad espletare ogni opportuna indagine, con conseguente obbligo di congrua motivazione oltre che sulla consapevolezza da parte dell’agente del particolare stato psichico del soggetto passivo, sulle cause dell’eventuale indebolimento psichico, sul grado di tale indebolimento, sulla compatibilità in concreto tra una normalità di capacità intellettiva, ove sussistente, e l’inferiorità psichica, sulla coscienza da parte del soggetto passivo del suo stato idonea a determinare il superamento della inferiorità. (Nella specie è stata annullata una sentenza di condanna per essere state valutate in modo sommario e solo in astratto le condizioni psichiche della vittima e per essere stato omesso l’esame sullo svolgersi degli episodi per i quali vi era stata incriminazione nonché ogni apprezzamento dell’elemento soggettivo).

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Cass. pen. n. 8453/1994

Deve qualificarsi come tentativo di violenza carnale (e non come diffamazione aggravata) il fatto di chi, minacciando — e poi attuando la minaccia — di inviare ai parenti di una donna foto compromettenti scattate in occasione di incontri amorosi con lei precedentemente avuti, tenti di costringerla ad ulteriori rapporti sessuali; a nulla rileva, infatti, l’assenza di qualsivoglia approccio fisico, in quanto con l’effettuazione della minaccia, diretta a costringere la persona offesa alla congiunzione, inizia l’esecuzione materiale del reato di violenza carnale con la conseguenza che, se il reato non viene portato a compimento perché la vittima non cede alle minacce, ricorrono gli estremi del tentativo.

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Cass. pen. n. 8168/1994

Non è censurabile dal giudice di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito, il quale abbia ritenuto che il delitto di ratto a fine di libidine e quello di violenza carnale siano rimasti nettamente separati in relazione alle condotte, non coincidenti temporalmente, allorché tra l’inizio della privazione della libertà e l’inizio degli atti integranti il delitto di violenza carnale sia trascorso un non trascurabile lasso di tempo. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del concorso materiale tra i due reati, veniva spiegato, nella sentenza impugnata, che la vittima era all’esterno della propria abitazione, allorché fu immobilizzata e trattenuta «per il tempo necessario perché fosse dagli aggressori sfondata la porta dell’abitazione e fosse realizzata dagli stessi la violenta adduzione nella stanza da letto»: tempo questo trascorso «oltre i limiti di quanto fosse strettamente indispensabile per consumare gli atti di violenza sessuale»).

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Cass. pen. n. 5640/1994

Il consenso della vittima per rapporti sessuali particolari non può escludere l’eventuale sussistenza di reati di ratto, violenza carnale, minacce e lesioni, ove questi comportamenti siano di fatto realizzati oltre una sfera di ragionevole previsione iniziale, in quanto incidono su beni personali tutelati dall’ordinamento in sè e, come tali, non disponibili a discrezione del titolare. In particolare, non può invocare la buona fede o la scusante dell’orgasmo sessuale chi si abbandoni ad atti oggettivamente gravi e pericolosi in un rapporto sessuale particolare, pur accettato all’inizio dalle parti. (Nella specie l’imputato realizzò una serie di atti sadomasochistici come legamento della vittima, bruciature, percosse e coito orale e vaginale, mettendo la vittima, non più consenziente, in una situazione di oggettiva impotenza, accompagnando tali atti con gravi minacce a mezzo di un coltello).

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Cass. pen. n. 4412/1994

In tema di violenza carnale si ha congiunzione ogniqualvolta avvenga una qualsiasi compenetrazione, anche abnorme, tra organi genitali ovvero tra un organo genitale e la bocca. Ne deriva che rientra nella suddetta nozione sia il coito anale, che quello orale. (Fattispecie di coito, anche orale, nei confronti di bambina di cinque anni).

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Cass. pen. n. 3141/1994

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza carnale, non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata. Neppure è necessario che l’uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall’inizio fino al congiungimento: è sufficiente, invece, che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta. Va inoltre ribadita l’unicità del concetto di violenza, non suscettibile di connotazioni diverse nei rapporti tra estranei o nei rapporti tra i coniugi. (Nella specie il marito, condannato anche per il reato di maltrattamenti, era ritornato, come al solito, a casa ubriaco ed aveva insultato e picchiato la moglie che aveva manifestato chiaramente il proprio dissenso ad avere rapporti sessuali, alla fine concedendosi per far cessare i maltrattamenti. La Suprema Corte ha osservato che un consenso della vittima al coito certamente vi era stato, ma si era trattato di un consenso viziato dai maltrattamenti subiti quella notte; maltrattamenti che si cumulavano a tutti quelli subiti in precedenza, dando così luogo ad uno stato di prostrazione e di incapacità a resistere).

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Cass. pen. n. 3114/1994

Non può ritenersi inquadrabile nell’ambito delle situazioni soggettive che, solo eccezionalmente, alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364/1988 (dichiarativa della parziale incostituzionalità dell’art. 5 c.p.), consentono di ritenere inoperante il principio generale, tuttora valido, della inescusabilità della ignoranza della legge penale, la situazione di chi, sol perché straniero, adduca a sua giustificazione la diversità della legge italiana rispetto a quella del suo paese d’origine. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse attribuirsi rilevanza, in un caso di violenza carnale presunta, in quanto commessa su soggetto infraquattordicenne, all’assunto difensivo dell’imputato, cittadino marocchino, secondo il quale in Marocco i rapporti sessuali con minori sarebbero considerati leciti dalla legge).

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Cass. pen. n. 6202/1993

La violenza carnale compiuta dal marito in danno della moglie non deve presentare connotazioni diverse rispetto a quella compiuta da un soggetto estraneo. (Nella specie trattavasi di imputazione di tentata violenza carnale. I giudici di merito avevano escluso la configurabilità del tentativo stesso, evidenziando — nei due episodi ascritti — che nel primo l’uomo non aveva superato la soglia dei semplici approcci e nel secondo che non esisteva la prova dell’inizio di una azione violenta. La corte ha rigettato il ricorso del P.M., affermando la incensurabilità della decisione d’appello, non sussistendo né carenza né illogicità manifesta della motivazione).

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Cass. pen. n. 6294/1992

In relazione al reato di violenza carnale, legittimamente è esclusa l’ammissibilità del prelievo ematico e della relativa perizia sul bambino nato dal rapporto incestuoso, quando vi osti il diritto personalissimo di riservatezza attribuito dall’art. 73, L. 4 maggio 1983, n. 184, al bambino intanto adottato, e opposto dai genitori adottivi, che hanno negato perciò il consenso alla perizia.

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Cass. pen. n. 12784/1991

Al fine di accertare l’elemento della costrizione nel delitto di cui all’art. 519 c.p. non è utile comparare la condotta del soggetto passivo rispetto a parametri comportamentali prevedibili e dettati dall’esperienza, in specie quando la violenza avvenga in condizioni di luogo e di tempo di abituale affidabilità, ovvero in situazioni sulle quali incidano fattori sociali ed ambientali. Sicché commette il delitto di violenza carnale il medico che approfitta dello stato di prostrazione e di soggezione in cui la parte offesa versa per educazione e costume nel corso di visita ginecologica, che investe la sfera più intima della personalità di una donna.

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Cass. pen. n. 5559/1991

Il delitto di ratto a fine di libidine concorre con quelli di violenza carnale o di atti di libidine violenti, soltanto quando le due condotte non coincidano temporalmente, ma sia stato posto in essere da parte del soggetto attivo un quid pluris. È cioè necessario che l’agente trattenga o prenda la vittima nella sfera del proprio dominio in un momento antecedente o mantenga il detto stato per un tempo successivo oltre i limiti di quello strettamente indispensabile per consumare l’atto di violenza sessuale.

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Cass. pen. n. 3256/1991

In tema di violenza carnale e ratto a fine di libidine di persona inferma, per decidere della infermità di mente del soggetto passivo o della sua inferiorità fisica o psichica, non è necessario l’accertamento peritale, potendo il giudice formare il proprio convincimento sia in base a prova specifica, sia per diretta constatazione. Tuttavia, qualora il giudice abbia preferito affidarsi ad una indagine peritale, le conclusioni dei periti possono essere disattese soltanto se ne sia dimostrata l’erroneità.

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Cass. pen. n. 3069/1991

Non può essere concessa, per il reato di violenza carnale, la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 1 c.p., dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, invocata e giustificata con l’intenzione di aver commesso il fatto allo scopo di sposare la ragazza. Infatti, nel reato indicato è sottintesa una spinta emotiva bassamente egoistica; a ciò va aggiunto che il legislatore, che pure ha previsto una figura distinta in materia di ratto, se questo sia stato motivato da un intento di matrimonio, non ne ha dato eguale rilevanza in tema di violenza carnale, ritenendo del tutto trascurabile tale scopo di fronte alla particolare gravità del reato.

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Cass. pen. n. 1778/1991

In tema di violenza carnale, non esiste valido consenso alla congiunzione se il soggetto passivo abbia ceduto alle voglie dell’aggressore solo per porre fine ad una situazione divenuta angosciosa ed insopportabile a causa del comportamento dell’agente stesso. Ne deriva che il rapporto sessuale non voluto integra gli estremi del reato de quo, anche quando sia consumato approfittando della situazione di difficoltà e dello stato di diminuita resistenza in cui la vittima si sia trovata.

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Cass. pen. n. 9212/1990

Il delitto di violenza carnale presunta, di cui all’art. 519, cpv., n. 2, c.p., prescinde dalla regolarità, tipicità o legittimità del rapporto di affidamento e, segnatamente, di cura che può ben configurarsi anche nei confronti di un pranoterapeuta o sedicente guaritore, essendo sufficiente l’instaurazione di un rapporto fiduciario che ponga l’agente in una condizione di preminenza e di autorità morale, dovuta al ruolo ricoperto.

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Cass. pen. n. 6649/1990

Ai fini della configurabilità del reato di violenza carnale non costituisce requisito indispensabile una compenetrazione totale, essendo sufficiente anche una introduzione parziale dell’organo genitale del soggetto attivo nel corpo dell’altro.

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Cass. pen. n. 12837/1988

Il coito vulvare, incompleto, abnorme integra l’elemento materiale del delitto di violenza carnale (nella specie nei confronti di una bambina di nove anni), non essendo necessaria la completa immissione dell’organo maschile.

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Cass. pen. n. 6091/1988

In tema di violenza carnale presunta, la condizione di inferiorità psichica, in quanto prescinde da uno stato patologico di carattere organico o funzionale ma è prevista come una specifica causa di invalidazione del consenso all’atto sessuale, non si ricollega necessariamente a deficienze psichiche costituzionali o a debilitazioni transitorie che importino particolare studio del soggetto, ma anche a situazioni ambientali o a fattori traumatici la cui intensità e capacità di incidere sui poteri di residenza all’altrui voglia può essere valutata direttamente dal giudice senza necessità di analisi tecnico-scientifica di carattere psicologico. (Nella specie, respinta dal giudice di merito la richiesta di una perizia psicologica, la condizione di inferiorità psichica è stata ritenuta per lo stato di prigionia che anche in relazione all’età delle persone offese, appena quindicenni, alle carenze affettive, allo stato di povertà, alla squallida situazione familiare, alla solitudine e al deficiente sviluppo della loro personalità, era destinato a determinare la facile resa alle imposizioni e alle pressanti richieste di aderire ad incontri sessuali con uomini che venivano loro presentati).

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Cass. pen. n. 2007/1988

In tema di violenza carnale presunta, l’affidamento del minore per ragioni di istruzione nel campo del lavoro non deve necessariamente integrare gli elementi dell’apprendistato tipico, essendo possibile conferire rilevanza ad altri tirocinii professionali, che presentano solo alcuni caratteri della forma legale.

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Cass. pen. n. 3791/1986

L’ipotesi di violenza carnale presunta, di cui all’art. 519, comma secondo, n. 2, c.p., sussiste in relazione a qualsiasi rapporto fiduciario di affidamento, sia pure temporaneo, del minore infrasedicenne al colpevole. (Fattispecie relativa a ritenuto affidamento da convivenza more uxorio — costituente famiglia di fatto — tra l’imputato e la madre della ragazza violentata).

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Cass. pen. n. 9171/1985

In seguito all’adozione speciale adottante ed adottato acquistano tutti i diritti ed i doveri inerenti alla condizione rispettiva di genitore e figlio legittimo e ciò a tutti i fini, compresi quelli della tutela penale. Ne deriva che il reato di violenza carnale presunta dell’ascendente, può venire commesso anche dal genitore adottivo.

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Cass. pen. n. 5535/1985

L’ignoranza o l’errore sull’età della persona offesa, (in tema di reati contro la moralità pubblica ed il buon costume a danno di infraquattordicenne) non scusa neppure quando sia stato determinato da circostanze particolari, come il precoce sviluppo fisico o gli ingannevoli atteggiamenti del soggetto passivo.

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