16 Mar Art. 544 ter — Maltrattamento di animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità , cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 3674/2018
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell’animale offeso.
Cass. pen. n. 5235/2017
È ravvisabile il reato di maltrattamento di animali, previsto dall’art. 544 ter, secondo comma, c. p., nella somministrazione di sostanze medicamentose ad un cavallo, senza prescrizione medica e con l’unica finalità di superare quella che altrimenti sarebbe stata l’impossibilità della sua partecipazione ad una gara.
Cass. pen. n. 40751/2015
Tra il reato di uccellagione di cui all’art. 30 della legge n. 157 del 1992 e quello di maltrattamento di animali previsto dall’art. 544-ter cod. pen. non sussiste rapporto di specialità, sia perché il delitto necessita dell’evento (la lesione all’animale) che non è richiesto per l’integrazione della contravvenzione, sia perché diversa è l’oggettività giuridica (nel caso della contravvenzione, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali), sia perché in forza della previsione dell’art. 19-ter disp. att. cod. pen. il reato di cui all’art. 544-ter cod. pen. e le altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen. non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore.
Cass. pen. n. 38034/2013
L’utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all’art. 727 cod. pen., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale.
Cass. pen. n. 32837/2013
Nel reato di maltrattamento di animali, il requisito della crudeltà o della assenza di necessità non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell’animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche.
Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall’art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.
Cass. pen. n. 5979/2013
In tema di maltrattamento di animali, i “comportamenti insopportabili”imposti all’animale idonei ad integrare il reato sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso così come ricostruito dalle scienze naturali. (Fattispecie, in relazione alla quale è stato ritenuto sussistente il reato, avente ad oggetto la coazione di un cane ad intrattenere rapporti sessuali con un essere umano al fine di realizzare un film a tema “zoopornografico”).
Cass. pen. n. 19594/2011
Non è configurabile il delitto di maltrattamento di animali, nella specie, di cavalli, in caso di mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel cosiddetto “Codice per la tutela e la gestione degli equidi”redatto nel 2009 dal Ministero della salute, in quanto privo di efficacia cogente, non essendo stato adottato con un atto normativo nè primario nè secondario. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un cavallo detenuto in un locale non rispondente alle caratteristiche indicate dal predetto codice).
Cass. pen. n. 6274/2010
Integra il reato di cui all’art. 4, comma quarto bis, della L. 401 del 1989 l’attività organizzata di accettazione o raccolta di scommesse di qualsiasi genere, quando manchino la concessione, l’autorizzazione o la licenza previste dall’art. 88 T.u.l.p.s., anche nel caso in cui l’agente operi mediante comunicazioni telefoniche o telematiche per il cui uso egli abbia ottenuto l’apposita autorizzazione prescritta dal comma quarto ter della norma citata.
Cass. pen. n. 44822/2007
In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale è tenuta «per crudeltà» mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta «senza necessità».
Cass. pen. n. 15061/2007
L’abuso nell’uso del collare coercitivo di tipo elettrico «antiabbaio» integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all’art. 544 ter c.p., atteso che ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali.
Cass. pen. n. 46784/2005
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamento di animali, di cui all’art. 544 ter c.p., non assumono effetto esimente le disposizioni di cui alla L. 11 febbraio 1992 n. 157 di disciplina della caccia, atteso che tale L. non esaurisce la tutela della fauna nell’espletamento delle pratiche venatorie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato de quo in caso di uso di richiami vivi detenuti con modalità incompatibili con la loro natura).
Cass. pen. n. 21744/2005
La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è produttiva di gravi sofferenze, prevista come reato dal nuovo testo dell’art. 727 c.p., diversamente dall’ipotesi di incrudelimento, può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato de quo nell’ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio non comunicante con l’abitacolo di un’autovettura).
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