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Art. 544 bis — Uccisione di animali

Art. 544 bis — Uccisione di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità , cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 3674/2018

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell’animale offeso.

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Cass. pen. n. 50329/2016

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di “necessità”che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all’art. 544 bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall’art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile. (Fattispecie relativa all’uccisione di un alano da parte dell’imputato per tutelare la sua incolumità e quella del suo cane di piccola taglia, aggredito e morso poco prima).

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Cass. pen. n. 29543/2011

Il reato di uccisione di animali può essere integrato anche da una condotta omissiva. (Nella specie il soggetto agente, dopo avere accidentalmente investito un gatto all’interno della sua proprietà, aveva impedito, senza necessità e giustificazione alcuna, alle proprietarie di recuperare l’animale al fine di prestargli le dovute cure).

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Cass. pen. n. 44822/2007

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, nella nozione di «necessità» che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione (art. 544 bis c.p.) e maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) vi rientra lo stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p. nonché ogni altra situazione che induca all’uccisione o al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile.
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, sussiste un rapporto di continuità normativa tra le nuove fattispecie contemplate dal Titolo IX bis del libro II del c.p., inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e le condotte prima contemplate dall’art. 727 c.p. (contravvenzione che oggi punisce il solo abbandono di animali), sia con riferimento al bene protetto sia per l’identità delle condotte. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che norma penale più favorevole è quella contemplata dal previgente art. 727 c.p., trattandosi di contravvenzione, diversamente dalle nuove fattispecie che configurano tutte ipotesi delittuose).

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