16 Mar Art. 361 — Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [ c.p.p. 57 ], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [ c.p.p. 330–332, 347 ].
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 12021/2014
Non integra il reato di cui all’art. 361 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all’interno del proprio ufficio, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di una “notitia criminis”, e non di elementi di mero sospetto.
Cass. pen. n. 51780/2013
Nel reato di omissione di referto, l’obbligo di riferire si configura per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, secondo un giudizio riferito al momento della prestazione sanitaria in relazione al caso concreto, a differenza di quanto ricorre per la fattispecie di omessa denuncia, dove rileva la sussistenza di elementi capaci di indurre una persona ragionevole a ravvisare l’apprezzabile probabilità dell’avvenuta commissione di un reato, posto che, nell’illecito previsto dall’art. 365 c.p., la comunicazione fornisce, per vicende riguardanti la persona, elementi tecnici di giudizio a pochissima distanza dalla commissione del fatto, insostituibili ai fini di un efficace svolgimento delle indagini e del rispetto dell’obbligo di esercitare l’azione penale; ne consegue che il sanitario è esentato dall’obbligo di referto solo quando abbia la certezza tecnica dell’insussistenza del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la condanna di due medici i quali, in relazione al decesso di un minore, pur avendo riconosciuto l’errore diagnostico di un collega, avevano omesso il referto, ritenendo, sulla base di valutazioni probabilistiche ed approssimative, che l’evento letale fosse comunque inevitabile).
Cass. pen. n. 23956/2013
Non sussiste alcun rapporto di specialità tra l’art. 361 c.p. e l’art. 27, comma quarto, d.p.r. n. 380 del 2001, trattandosi di norme con ambiti di applicazione differenti, poiché la prima sanziona penalmente qualsiasi pubblico ufficiale che ometta di denunciare all’a.g. fatti costituenti reato, mentre la seconda impone ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l’ulteriore obbligo – non sanzionato penalmente – di comunicare all’a.g. anche le violazioni urbanistico – edilizie non costituenti reato. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto responsabili del reato di cui all’art. 361 c.p. sia il geometra dell’ufficio tecnico comunale che aveva omesso di denunciare l’abuso edilizio accertato a seguito di sopralluogo con la polizia municipale, sia il responsabile del predetto ufficio venuto a conoscenza dell’abuso con la ricezione del rapporto di servizio).
Cass. pen. n. 31378/2011
Si configura un unico reato di calunnia nel caso in cui con un’unica denuncia taluno venga falsamente incolpato di una pluralità di reati.
Cass. pen. n. 29579/2011
Per la configurabilità del reato di calunnia è necessario che la falsa accusa possa dare adito ad un procedimento penale per un reato che non sia stato in precedenza portato a conoscenza della autorità.
Cass. pen. n. 16161/2011
Integra il delitto di calunnia colui che predisponga maliziosamente quanto occorre perchè taluno possa essere incriminato di un determinato reato, qualora a seguito di tale comportamento venga sporta denunzia all’autorità giudiziaria da un altro soggetto tenuto a farlo.
Cass. pen. n. 14465/2011
Il delitto di omessa denuncia si realizza quando il ritardo della comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che essa appaia, non consenta al P.M. qualsiasi iniziativa a lui spettante. (In motivazione la Corte ha escluso che la intervenuta modifica del termine ex art. 347 c.p., da quarantotto ore a “senza ritardo”, previsto per riferire al P.M. la notizia di reato, autorizzi il pubblico ufficiale ad una valutazione di fondatezza).
Cass. pen. n. 27508/2009
Integra il delitto di omessa denuncia di reato (art. 361 c.p.) la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio, quando egli è in grado di individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione del rapporto. (Fattispecie in cui un funzionario di polizia aveva visto il suo diretto superiore, responsabile del servizio di pagamento del personale, falsificare firme di quietanza e riscuotere personalmente emolumenti spettanti ad altri colleghi, conservandoli in una busta, anziché consegnarli agli aventi diritto).
Cass. pen. n. 28124/2002
In tema di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, l’intervenuta abolizione del reato presupposto, a seguito di intervento legislativo, non incide sulla configurabilità del delitto di cui all’art. 361 c.p., dovendosi escludere l’applicabilità del principio stabilito dall’art. 2 comma 2 c.p. (Fattispecie in cui era intervenuta l’abrogatio criminis della contravvenzione di cui all’art. 221 T.U.L.S. la cui denuncia era stata omessa dal pubblico ufficiale).
Cass. pen. n. 10272/2001
In tema di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 361 c.p. (l’essere cioè il colpevole un ufficiale o agente di polizia giudiziaria) configura una circostanza aggravante di carattere soggettivo rispetto alla generale ipotesi di reato di cui al primo comma della stessa norma.
Cass. pen. n. 8746/2000
Il delitto di omessa denuncia, di cui all’art. 361 c.p., è reato istantaneo, perché il termine di adempimento dell’obbligo è unico, finale e non iniziale, decorso il quale l’agente non è più in grado di tenere utilmente la condotta imposta. Il contegno descritto in tale fattispecie si sostanzia, infatti, nell’omettere, e cioè nel non fare, ovvero nel ritardare, ossia nel protrarre indebitamente, la denuncia; tanto che alla desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi ormai verificati gli effetti (omissione o ritardo) necessari e sufficienti per la consumazione.
Cass. pen. n. 3496/1999
L’omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, prevista dall’art. 361 c.p., è configurabile anche quando essa abbia ad oggetto uno scritto anonimo il quale non contenga soltanto la generica indicazione di fatti suscettibili di essere valutati sotto il profilo della rilevanza penale, ma riferisca fatti specifici attribuiti a persona determinata, nulla rilevando in contrario che un tale scritto non sia comunque processualmente utilizzabile (atteso il disposto di cui all’art. 333, comma 3, c.p.p.), dal momento che detta inutilizzabilità non impedisce l’effettuazione di indagini dalle quali possa scaturire la prova dell’effettiva commissione di un reato.
Cass. pen. n. 12936/1999
Il reato di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale si configura come un reato di pericolo, a consumazione istantanea, non essendo necessario che il funzionamento della amministrazione della giustizia abbia subito un danno dalla omissione o dal ritardo della denuncia, onde al pubblico ufficiale tenuto a dare la notizia non spetta alcun potere dispositivo della notizia medesima né altra facoltà di indagare sulla vicenda nella quale sia ravvisabile un reato perseguibile di ufficio.
Cass. pen. n. 9701/1996
Alla nozione del dolo di omissione è estraneo il movente che induca il soggetto tenuto ad osservare l’obbligo ad astenersene: non rileva quindi, in tema di omessa denuncia di reato che il pubblico ufficiale ritenga che l’informativa della notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza competa ad altro pubblico ufficiale o supponga che l’informativa sia già stata da questi fornita; poiché l’errore non esclude la volontarietà dell’omissione, ma concerne se mai la non legittimità lo stesso è penalmente inescusabile.
Cass. pen. n. 3100/1996
Commette il reato di sfruttamento ed esercizio della prostituzione, aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, e non il reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p. l’agente della Polizia di Stato che eserciti il meretricio in una casa di prostituzione poiché la qualifica di agente di polizia giudiziaria la gravava di una particolare posizione di garanzia avente come contenuto l’obbligo giuridico di evitare l’agire illecito di terzi. L’aver concorso mediante omissione nel reato materialmente commesso da altri (i gestori dell’abitazione nella quale essa stessa esercitava la prostituzione) comporta responsabilità ai sensi dell’art. 40 cpv., c.p. nel reato da questi commesso.
Cass. pen. n. 11597/1995
Per «altra autorità» (avente l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 361 c.p.) alla quale può essere fatta dal pubblico ufficiale denuncia con effetto liberatorio deve intendersi, oltre a quella di polizia giudiziaria, un’autorità che abbia col soggetto un rispetto in virtù del quale l’informativa ricevuta valga a farle assumere l’obbligo medesimo in via primaria ed esclusiva. È il caso delle organizzazioni di tipo gerarchico che vincolano all’informativa interna, riservando a livelli superiori i rapporti esterni. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che non potesse considerarsi assolto l’obbligo di referto – incombente, ai sensi dell’art. 365 c.p. che richiama l’art. 361 c.p., ad un medico di base del servizio sanitario nazionale con riguardo a lesioni derivanti da infortunio sul lavoro, perseguibili d’ufficio – per effetto di invio all’Inail dei certificati di prolungata malattia).
Cass. pen. n. 9800/1994
Quando il codice penale militare non preveda che una particolare condotta illecita integri la figura di un reato militare, occorre applicare a tale condotta l’ipotesi di reato prevista dal codice penale comune, con la conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario. (Fattispecie in tema di omessa denuncia di reato di cui all’art. 361 c.p., che non trova corrispondenza in analoga figura nel codice penale militare).
Cass. pen. n. 902/1994
L’obbligo di denuncia dei reati, posto a carico del pubblico ufficiale dall’art. 361 c.p., non può essere soddisfatto mediante la presentazione della denuncia al sindaco del luogo, anche se questi rivesta qualità di organo di pubblica sicurezza. L’obbligo in questione, infatti, non può essere rimesso ad altro pubblico ufficiale in quanto lo scopo dell’art. 361 è quello di assicurare una tempestiva conoscenza del reato da parte dell’autorità giudiziaria, scopo che verrebbe frustrato se i pubblici ufficiali potessero impunemente fidare l’un sull’altro nell’ottemperanza all’obbligo della denuncia.
Cass. pen. n. 6644/1988
Il notaio che roghi contratti di acquisto di lotti abusivi concorre nel reato di lottizzazione abusiva e non risponde di omessa denuncia di reato.
Cass. pen. n. 5793/1988
Il pubblico ufficiale non può dirsi vincolato all’obbligo del rapporto sino a quando non sia in grado di individuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto stesso.
Cass. pen. n. 5499/1985
Non risponde di omessa denuncia di reato, ai sensi dell’art. 361, comma primo, c.p., il sindaco che ometta di portare a conoscenza dell’Autorità giudiziaria il contenuto delle domande di sanatoria per abusi edilizi pervenute all’Amministrazione comunale, o ne ritardi la trasmissione informale, richiesta dall’A.G., prescindendo dal loro vaglio, anche ai fini specifici dell’accertamento di fatti costituenti reato.
Cass. pen. n. 6177/1984
Diverso dall’omessa denuncia di reato di cui all’art. 361 c.p. è il concorso nel reato per non averlo impedito pur avendone l’obbligo, previsto dall’art. 40 c.p. Nel primo caso il pubblico ufficiale omette o ritarda di denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza; nel secondo caso invece egli non omette la semplice notizia, ma omette il doveroso comportamento positivo (impedimento del reato) che poteva materialmente attuare e che invece non ha attuato, concorrendo così al compimento del reato stesso.
Cass. pen. n. 8699/1982
In tema di omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale, l’esistenza di una prassi contra legem, in materia di omissione o ritardo dell’atto dovuto, non può valere ad escludere il dolo, ma solo può suffragare l’ipotesi di un errore sulla doverosità della denuncia, inescusabile perché vertente sulla legge penale.
Cass. pen. n. 3102/1982
Incorre nel reato di cui all’art. 361 c.p. il sindaco che annulli i verbali di contravvenzione redatti dai vigili urbani, i quali agiscono come agenti di polizia giudiziaria; il controllo sugli accertamenti compiuti dall’agente di P.G. spetta, infatti, all’autorità giudiziaria e non all’organo gerarchicamente superiore.
Cass. pen. n. 9632/1981
La parificazione agli effetti penali della denuncia tardiva all’omissione di denuncia, che è reato ad effetto istantaneo, non concretizza diversa ipotesi delittuosa ma sta a significare che la denunzia è sempre omessa, anche quando viene effettuata in ritardo.
Cass. pen. n. 5514/1978
Quando la trattazione di un affare amministrativo dia luogo all’intervento funzionale per ragioni di materia e di territorio di diversi pubblici ufficiali, ciascuno di essi è obbligato a denunciare il reato di cui abbia preso conoscenza nell’esercizio dell’attività amministrativa esplicita in ordine all’affare unitariamente considerato. La norma di cui all’art. 361 c.p. è infatti volta ad assicurare che l’autorità giudiziaria venga nel modo più tempestivo a conoscenza del reato emerso nel corso di un procedimento amministrativo, anche se questo sia ripartito in fasi successive, come si desume dalla equiparazione in via alternativa, nella fattispecie criminosa, dell’omissione della denuncia al ritardo di essa, ritardo che indubbiamente si verificherebbe se i pubblici ufficiali impunemente potessero fidare l’un sull’altro nell’ottemperanza dell’obbligo e invocare a giustificazione dell’omissione tale posizione psicologica.
Cass. pen. n. 493/1970
Il reato, principale, di omessa denunzia di reato si consuma nel momento in cui si verifica la omissione e l’abolitio criminis del reato subordinato (quello, cioè, che doveva essere denunziato; nella specie: contravvenzioni al codice stradale successivamente depenalizzate) costituisce un posterius irrilevante agli effetti della punibilità del reato principale.
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