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Art. 354 — Astensione dagli incanti

Art. 354 — Astensione dagli incanti

Chiunque, per danaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 25877/2006

In caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 322 ter c.p.p., può disporsi la confisca «per equivalente» di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile.

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Cass. pen. n. 705/2000

Non integra gli estremi del reato di turbata libertà degli incanti la condotta di chi, concorrendo a un gara (nella specie, per una vendita fallimentare), proponga ad altro concorrente di riconoscergli il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla gara in cambio della propria astensione a presentare ulteriori offerte, se la proposta non venga accettata. Tale condotta non integra, invero, alcuno dei comportamenti tipici indicati nella norma e non configura neppure gli estremi del tentativo punibile, ai sensi degli artt. 56 e 353 c.p., del reato, sub specie della collusione, mancando, nell’ipotesi considerata, l’accordo fraudolento delle parti. Nel caso, neanche è configurabile un tentativo del reato previsto dal successivo art. 354 c.p. (astensione dagli incanti): in quest’ultima fattispecie, invero, il reato presuppone l’accordo delle parti sull’astensione (quale antefatto non punibile) cui segua l’astensione (che rappresenta il momento consumativo); trattandosi, peraltro, di reato omissivo proprio, la stessa struttura del delitto non rende configurabile il tentativo. Nel comportamento anzidetto non può, pertanto, che riscontrarsi l’istigazione a commettere un reato, non punibile ex art. 115 c.p.

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Cass. pen. n. 911/1998

La fattispecie di astensione dagli incanti, di cui all’art. 354 c.p., costituisce un’ipotesi singolare di concorso mediante fatti omissivi nel delitto di turbata libertà degli incanti, previsto dall’art. 353 c.p., che il legislatore, in deroga alle norme stabilite negli artt. 110 ss. c.p., ha configurato come ipotesi speciale ed autonoma di reato, per non lasciar dubbi in ordine alla punibilità di una condotta meramente negativa, invece che di collaborazione collusiva con il soggetto attivo, ed al bisogno di punirla con una pena minore di quella comminata per il delitto attivo.

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