16 Mar Art. 353 bis — Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 13431/2017
Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall’art. 353 bis cod. pen., è configurabile in relazione ad ogni atto che abbia l’effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di “atto equipollente”del bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l’espletamento di alcuna gara, ma l’affidamento diretto ad un determinato soggetto.
Cass. pen. n. 24477/2016
Nel delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, previsto dall’art. 353 bis cod. pen., la condotta di collusione consiste nell’accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, concretamente idoneo a conseguire l’evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie.
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