16 Mar Art. 352 — Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
Posted at 13:03h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione > Capo II – Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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