Art. 335 bis – Codice penale – Disposizioni patrimoniali
Salvo quanto previsto dall'articolo 322 ter, nel caso di condanna per delitti previsti nel presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 10096/2021
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la richiesta, di cui all'art. 322-ter cod. pen., di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del prezzo o del profitto del reato, ricomprende anche l'ipotesi di confisca diretta del profitto ex art. 335-bis cod. pen., potendo conseguentemente il giudice, investito di una richiesta di confisca ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. con riguardo ad un reato non rientrante nell'elenco previsto da detta norma, emettere comunque un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca diretta ex art. 335-bis cod. proc. pen.
Cass. pen. n. 41890/2018
In tema di abuso d'ufficio, la confisca prevista dall'art. 335-bis cod. pen., in quanto obbligatoria, opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato, che non possono trarre vantaggio dall'ingiusto profitto conseguente ad una condotta illecita, sempre che sussista un nesso strutturale tra il bene da confiscare ed il reato.
Cass. pen. n. 3901/2010
La confisca prevista dall'art. 335 bis c.p., in quanto obbligatoria, opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio nella quale la Corte ha precisato che il terzo, nella specie comproprietario di un immobile, non poteva fruire dell'ingiusto vantaggio acquisito con la condotta illecita dell'altro comproprietario, autore del reato).