Art. 324 – Codice penale – Interesse privato in atti di ufficio

[Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a quattro milioni.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4173/1994

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228 e 231, L. fall., sollevata in riferimento all'art. 3, comma 1 della Costituzione, stante il più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto da queste norme rispetto a quello fissato dall'art. 324 c.p. e dall'art. 323, comma 2, c.p., introdotto dalla L. 24 aprile 1990, n. 86, poiché l'uguaglianza tra i cittadini presuppone l'identità di situazioni in un contesto oggettivo, mentre la finalità delle norme incriminatrici in materia fallimentare si caratterizza per la peculiarità della connessione con le funzioni e gli scopi degli istituti fallimentari, il cui normale conseguimento è assicurato da un diverso e più appropriato sistema sanzionatorio voluto dal legislatore.

Cass. pen. n. 123/1994

Il giudice dell'equo indennizzo per l'ingiusta detenzione ha il dovere di analizzare ed interpretare la sostanza del decisum e di adottare la conseguenziale deliberazione. (Nella fattispecie, relativa ad assoluzione con formula piena della richiedente dal delitto di interesse privato in atto di ufficio, la Corte di cassazione ha ritenuto che, poiché la ragione dell'assoluzione era individuabile nella sopravvenuta abolizione della figura di reato contestata per effetto della L. 26 aprile 1990, n. 86, trovasse applicazione il disposto di cui all'art. 314, comma 5, c.p.p.).