16 Mar Art. 322 ter 1 — Custodia giudiziale dei beni sequestrati
, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 52053/2017
Ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del delitto di abuso d’ufficio, è necessario che la condotta sia realizzata “nello svolgimento delle funzioni o del servizio”, con esclusione, pertanto, degli atti compiuti con difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell’art. 21-septies legge n. 241 del 1990, rientrando, invece, nell’alveo della norma incriminatrice le condotte che integrano la c.d. “carenza di potere in concreto”. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che ha ravvisato il reato nella condotta di un consigliere comunale con delega ai servizi cimiteriali che, in violazione di ogni norma in tema di appalti, aveva dato incarico ad una ditta di costruire dieci loculi, pagandoli in proprio, ottenendone così la disponibilità e promettendone cinque ad una famiglia del posto).
Cass. pen. n. 45992/2017
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il reato di falso in atto pubblico e quello di abuso d’ufficio nel caso in cui la condotta di abuso non si esaurisce nella falsificazione, e la falsità in atti è strumentale alla realizzazione del reato di cui all’art. 323 cod. pen., di cui costituisce una parte della più ampia condotta.
Cass. pen. n. 41768/2017
L’utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d’ufficio qualora l’atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l’adozione di un impegno di spesa da parte dell’ente; mentre, integra il più grave delitto di peculato l’atto di disposizione del denaro compiuto – in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione meramente “di copertura”formale – per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali dell’ente. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, in merito all’utilizzo da parte del Presidente di una Regione del fondo per “spese di rappresentanza”, non aveva distinto le erogazioni disposte per finalità istituzionali, ma riconducibili ad altri capitoli di spesa, da quelle aventi finalità meramente private e ricollegabili alla campagna elettorale).
Cass. pen. n. 31594/2017
Nel reato di abuso d’ufficio, la prova del dolo intenzionale che qualifica la fattispecie non richiede l’accertamento dell’accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta anche da altri elementi quali, ad esempio, la macroscopica illegittimità dell’atto.
Cass. pen. n. 27794/2017
Il dolo intenzionale è escluso tutte le volte in cui l’evento tipico è una semplice conseguenza accessoria della condotta, diretta invece a perseguire in via primaria, l’obiettivo di un interesse pubblico di preminente rilievo (nel caso di specie è stato escluso l’abuso di ufficio per la condotta del Sindaco che, durante la seduta del Consiglio Comunale, aveva chiesto l’intervento della forza pubblica, senza interrompere l’incontro, per allontanare un membro del Consiglio Comunale che persisteva nella lettura di un documento politico di critica).
Cass. pen. n. 8395/2017
Ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio, non costituisce violazione di legge (nella specie l’art. 10, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), l’atto di nomina di un “project manager”da parte del sindaco, quale commissario delegato alla realizzazione di un impianto di termodistruzione in relazione allo stato di emergenza rifiuti decretato per la Campania, in quanto, tale figura, benchè non prevista dalla legge, non determina la duplicazione delle funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento (RUP) né uno svuotamento dei suoi poteri, limitandosi a svolgere una funzione di supporto, espressamente prevista dall’art. 8, comma quarto, d.P.R. 21 dicembre 1999, n 554, vigente all’epoca dei fatti, all’attività di tale ufficio.
Cass. pen. n. 49538/2016
Costituisce violazione di legge, idonea ad integrare, sotto il profilo obiettivo, il reato di abuso d’ufficio, quanto meno tentato, l’adozione, da parte di un magistrato inquirente, di un provvedimento con il quale venga disposta l’acquisizione di tabulati di conversazioni telefoniche di parlamentari per il quale, alla luce dei dati esistenti in quel momento agli atti d’indagine, sarebbe stata necessaria l’autorizzazione preventiva della camera di appartenenza
Cass. pen. n. 35577/2016
In tema di abuso d’ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assumono rilievo l’evidenza, reiterazione e gravità delle violazioni, la competenza dell’agente, i rapporti fra agente e soggetto favorito, l’intento di sanare le illegittimità con successive violazioni di legge. (Fattispecie di omessa adozione, da parte di un Sindaco, di provvedimento di vigilanza con riguardo alla realizzazione di illecito edilizio e paesaggistico nel comune amministrato, nella quale la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di colpevolezza fondato sulla provata conoscenza, da parte dell’imputato, della natura dell’intervento edilizio e del vincolo gravante sull’immobile).
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