Art. 322 ter 1 – Codice penale – Custodia giudiziale dei beni sequestrati
I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322 ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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