Avvocato.it

Art. 302 — Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Art. 302 — Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga [ 303, 414 ] taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, è punito, se l’istigazione non è accolta, ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”10″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”12″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 8952/1987

Il reato di cui all’art. 306 c.p. ha natura strumentale rispetto ai delitti indicati nell’art. 302 stesso codice, dato che la «banda armata» «si forma» proprio «per commetterli». L’esistenza del fine specifico e la formazione della banda armata connotano tale reato, che viene a giuridica esistenza anche se il fine non viene raggiunto, ma che non perde la sua autonomia quando la banda commetta i delitti inseriti nel suo programma. Il raggiungimento del fine porta quale conseguenza che reato-mezzo, cioè, quello di cui all’art. 306, e reati-fine, cioè quelli di cui all’art. 302, concorrano tra di loro e, poiché tra i delitti non colposi indicati nell’art. 302 ci sono anche quelli di cui agli artt. 270 e 270 bis c.p., è configurabile il concorso fra essi e il reato di «banda armata» essendo solo da definire se tale concorso di reati sia un concorso materiale o un concorso formale. Quando vi sia coincidenza in senso naturalistico, di tali reati fra di loro strumentalmente collegati, così che il fine specifico che qualifica il reato di banda armata rimane esterno all’azione solo in senso normativo, sussiste concorso formale, ai sensi dell’art. 81, primo comma, c.p., fra detti reati. (Nella specie è stato ritenuto che i vari gruppi armati, sorti in Italia tra la fine del 1978 e gli inizi del 1979 con il fine di creare una vera e propria associazione sovversiva, avevano dato corpo e consistenza a quest’ultima e, quindi, capacità operativa, nello stesso momento in cui si caratterizzavano come banda armata).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 788/1985

Nel reato, previsto e punito dall’art. 302 c.p., che è un reato formale, il dolo è meramente generico e cioè consiste nella semplice intenzionalità dell’azione od omissione, da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto.

[adrotate group=”12″]

[adrotate group=”11″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze