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Art. 280 ter — Atti di terrorismo nucleare

Art. 280 ter — Atti di terrorismo nucleare

contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con l’ergastolo.

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l’ergastolo.

L’insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4563/1991

Perché si abbia promuovimento di insurrezione armata contro lo Stato ai sensi dell’art. 284 del codice penale non è sufficiente una mera attività di propaganda (prevista come illecito specifico dall’art. 272 del codice penale), ma occorre che la condotta dell’agente crei i concreti presupposti per una insurrezione che sia dotata di potenzialità offensiva.

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Cass. pen. n. 54/1983

I delitti di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile si differenziano da quelli di cospirazione politica mediante associazione e di banda armata in quanto questi ultimi, pur essendo finalizzati alla sovversione violenta degli ordinamenti dello Stato e all’instaurazione della dittatura di classe, in realtà, restano nell’ambito meramente preparatorio rispetto ai delitti a scopo di insurrezione armata e di guerra civile dei quali, in definitiva, sono i mezzi strumentali.

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Cass. pen. n. 2028/1982

Il delitto di banda armata non è elemento costitutivo né circostanza aggravante del delitto di insurrezione armata contro i poteri dello Stato né di quello di guerra civile e non può, pertanto, essere agli stessi reati assorbito o escluso.

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