Art. 270 septies – Codice penale – Confisca
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello stato > Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato
Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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