Art. 270 quinquies 2 – Codice penale – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

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