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Art. 185 — Restituzioni e risarcimento del danno

Art. 185 — Restituzioni e risarcimento del danno

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili [ 11681169 ].

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale [ 2059 ], obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui [ 20432054 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 27045/2016

Nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, nel conseguente giudizio di rinvio, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità commissiva, il giudice civile è tenuto ad applicare le regole di giudizio del diritto penale e non quelle del diritto civile, essendo in questione, ai sensi dell’art. 185 cod. pen., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. pen., innanzi al giudice penale.

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Cass. pen. n. 7124/2016

In tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull’art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilità solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilità del committente per l’attività illecita posta in essere dall’agente anche privo del potere di rappresentanza, quando la commissione dell’illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest’ultimo e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilianza. (Fattispecie di mandato senza rappresentanza in cui l’agente operava nell’ambito delle direttive impartite dal committente, senza il potere di intervenire sul contenuto dei rapporti con la clientela, ed era inserito nell’organizzazione dell’impresa del committente per quanto concerneva la riscossione dei canoni anticipati).

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Cass. pen. n. 32137/2011

In caso di uccisione di un familiare, ai congiunti superstiti spettano “iure proprio”il risarcimento dei danni patrimoniali e morali (essendovi reato), ed “iure successionis”il risarcimento del danno biologico cosiddetto terminale spettante al soggetto deceduto, nei casi in cui il decesso sia intervenuto al termine di una agonia e non sia stato istantaneo o quasi.

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Cass. pen. n. 8350/2011

In caso di condanna per il reato di falsa testimonianza, il risarcimento disposto in favore della parte civile non può ricomprendere la totalità degli effetti dannosi subiti per la sottoposizione al procedimento penale, ma solo del danno effettivamente derivatole dal mendacio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva condannato l’imputato al risarcimento del danno determinato dall’instaurazione del processo nei confronti della parte lesa)

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Cass. pen. n. 4060/2008

I danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa, anche qualora taluno di tali enti sia stato costituito in epoca successiva alla consumazione del fatto di reato. (Nel caso di specie, relativo alla strage di Sant’Anna di Stazzema, commessa il 12 agosto 1944, la Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità della costituzione di parte civile della Regione Toscana – ente costituito successivamente alla consumazione del fatto di reato -, della Provincia di Lucca, del Comune di Stazzema e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando che il crimine di guerra in esame, «commesso con lo sterminio di buona parte della popolazione di Sant’Anna di Stazzema, composta prevalentemente da vecchi, donne e bambini, ed attuato con modalità efferate, in totale dispregio del più elementare senso di umanità e dei valori comunemente accolti in ogni società civile, anche in tempo di guerra» ha «provocato dolore, sofferenze, sbigottimento nella collettività di cui le parti civili costituiscono enti esponenziali, creando nella memoria collettiva – per l’inimmaginabile livello di spietatezza e di crudeltà – una ferita non rimarginata, che ancora oggi è fonte di indelebile turbamento ed è produttiva di danno non patrimoniale risarcibile»).

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Cass. pen. n. 1031/2003

In tema di obbligazioni nascenti dal reato, la morte di una persona causata dall’altrui fatto illecito non fa acquistare al defunto – e quindi agli eredi – né il diritto al risarcimento del danno biologico né quello al risarcimento del danno per la perdita della vita; nel caso invece in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte dalle stesse causata, essendo configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, il diritto al risarcimento è trasmissibile agli eredi che possono quindi agire nei confronti del danneggiante iure hereditatis.

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Cass. civ. n. 1479/1997

In base al terzo comma dell’art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest’ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell’azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievi eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l’illecito civile e quello penale. Tale disposizione va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato.

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Cass. pen. n. 9642/1996

Il danno non patrimoniale — quale sofferenza patita in conseguenza di un fatto illecito incidente sulla sfera psichica e morale della persona — si realizza nel momento stesso in cui si verifica l’evento dannoso; pertanto è con riferimento a tale momento (qualora non si tratti di illecito permanente) che il danno morale deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per fatti ed avvenimenti successivi — quale la morte del soggetto leso — che non possono incidere sulla sua determinazione; ne consegue che qualora i congiunti succedano alla persona offesa iure hereditario, hanno diritto alla medesima liquidazione del danno non patrimoniale che spettava al loro dante causa.

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Cass. pen. n. 1048/1992

L’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6, prima parte, c.p. va intesa in funzione dell’art. 185 c.p. Pertanto essa è applicabile a qualsiasi reato e, quindi, anche a quello di concussione ogni qualvolta ne sia derivato un danno patrimoniale o non patrimoniale suscettibile di riparazione a norma delle leggi civili nelle forme delle restituzioni o del risarcimento.

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Cass. pen. n. 4169/1990

L’obbligo di restituzione, di cui al primo comma dell’art. 185, c.p., comporta a carico dell’autore del reato non solo l’obbligo della riconsegna delle cose sottratte, ma anche quello della restitutio in integrum, ossia il ripristino della situazione preesistente al reato. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l’imputato ex art. 392 c.p., condannato anche alla remissione in pristino della conduttura, di cui aveva tagliato il tubo, che immetteva acqua potabile in un immobile di proprietà della parte civile, aveva sostenuto che tale provvedimento, per essere di natura possessoria e non risarcitoria, non rientrava nella competenza del giudice penale).

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