16 Mar Art. 91 — Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d’intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore [ 613, 690 ].
Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, la pena è diminuita [ 688 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 14610/1986
L’ubriachezza accidentale rappresenta un’ipotesi eccezionale, rispetto all’ubriachezza volontaria o colposa, sicché la prova del caso fortuito o della forza maggiore deve essere certa come, in genere, per tutte le cause idonee ad escludere o diminuire l’imputabilità che sia prescritta dalla legge.
Cass. pen. n. 1391/1975
L’eventuale esistenza di una infermità che esclude la capacità di intendere e di volere non può essere desunta dalla sola ebrietà i cui momentanei effetti sono identici sia nei soggetti normali, sia in quelli anormali, ma deve essere accertata attraverso attenta e approfondita indagine sullo stato psichico momentaneamente turbato dalla ingestione di alcool.
Cass. pen. n. 1172/1970
Nel caso di ubriachezza patologica, ossia di abnorme reazione all’alcool da parte di soggetti anormali, per giudicare della imputabilità dell’agente, si deve considerare, più che lo stato di ubriachezza, il substrato morboso della stessa.
Cass. pen. n. 1265/1969
L’ubriachezza è accidentale quando l’agente si ubriaca senza sua colpa; è colposa quando si ubriaca per imprudenza o negligenza; è dolosa quando si ubriaca volontariamente; è preordinata quando si ubriaca al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa.
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