Art. 70 – Codice penale – Circostanze oggettive e soggettive

Agli effetti della legge penale:
1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;
2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole [69 4] riguardano la imputabilità e la recidiva.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 38858/2022

In tema di violenza sessuale, l'attenuante di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., avendo natura oggettiva, non può essere riconosciuta ad alcuno soltanto dei concorrenti del reato.

Cass. pen. n. 5136/2022

La circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1, comma primo, cod. pen.), in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa.

Cass. pen. n. 36335/2021

In tema di associazione finalizzata al traffico di droga, la circostanza aggravante della partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti o psicotrope, prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, ha natura oggettiva poiché concerne le modalità dell'azione e si comunica a tutti i concorrenti nel reato, ove tale partecipazione sia stata conosciuta o colposamente ignorata.

Cass. pen. n. 27046/2016

In tema di circostanze, sono estendibili ai concorrenti, e sempre che questi ne fossero consapevoli, le sole aggravanti soggettive che, oltre a non essere "inerenti alla persona del colpevole", a norma dell'art. 70, secondo comma, cod. pen., abbiano in qualche modo agevolato la realizzazione del reato, dovendo procedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 118 cod. pen. (Fattispecie relativa alla comunicabilità ai correi dell'aggravante speciale prevista dall'art. 600-sexies cod. pen.).

Cass. pen. n. 853/1993

A seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera dell'art. 3, L. 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva. Conseguentemente, sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, primo comma, n. 2, c.p., cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole ed ai rapporti tra il colpevole e la persona offesa. Si estendono, dunque, al concorrente - il quale ne sia a conoscenza o le ignori per colpa - le circostanze relative al munus publicum del colpevole. (Applicazione in tema di estensione della circostanza aggravante della qualità di custode al concorrente nel reato di violazione di sigilli).

Cass. pen. n. 7447/1992

L'attenuante di cui all'art. 73 T.U. stupefacenti, pur nella più ampia articolazione che il testo normativo consente di attribuirle, non può avere, anche in concreto, valenza di circostanza attenuante soggettiva, agli effetti degli artt. 118 e 70 c.p., attenendo alla offensività del reato, potendosi essa ravvisare solo ove possa affermarsi che il fatto debba globalmente qualificarsi come lievemente lesivo dell'interesse protetto.

Cass. pen. n. 12211/1991

La nuova normativa introdotta con L. 7 febbraio 1990, n. 19, mentre ha escluso all'art. 3 (che sostituisce l'art. 118 c.p.) la comunicabilità al compartecipe delle circostanze aggravanti propriamente soggettive e inerenti alla persona del colpevole (art. 70 comma primo n. 2 e comma secondo c.p.), ne ha ammesso la comunicabilità non solo quando siano conosciute dal concorrente, ma anche quando siano da questi ignorate per colpa, perché doveva conoscerle, ovvero ritenute insussistenti per errore determinato da colpa (art. 1 ultimo comma, che modifica l'art. 59 c.p.); si deve aggiungere che la prova di detta conoscenza o conoscibilità - vertente su fatto inerente alla sfera interiore dell'agente - può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito.