Art. 34 – Codice penale – Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall’esercizio di essa
La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile [19 n. 6].
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 34504/2020
Ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale, prevista dall'art. 34 cod. pen., integra abuso di tale responsabilità, in caso di condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia, la condotta vessatoria, rivolta nei confronti dell'altro genitore, che coinvolga solo indirettamente i figli minori, costringendoli ad assistere ad una violenza sopraffattrice destinata ad avere ripercussioni sulla loro crescita ed evoluzione psicofisica.
Cass. pen. n. 29672/2020
In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 574-bis, comma terzo, cod. pen. da parte della Corte costituzionale con sent. n. 102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore.
Cass. pen. n. 5432/1992
La mancata indicazione di durata della sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale non ne comporta la nullità, data la sua predeterminazione legislativa in un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, senza possibilità alcuna di determinazione da parte del giudice.