Art. 32 bis – Codice penale – Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio [19 n. 4].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 32682/2021
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, prevista ex art. 32-bis cod. pen., si riferisce esclusivamente alle persone giuridiche di diritto privato e non anche agli enti pubblici non economici, come desumibile dal fatto che la norma individua i poteri oggetto d'interdizione richiamando figure organiche tipiche di enti privati. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 17/12/2019).
Cass. pen. n. 10422/1992
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione va inflitta solo in caso di condanna per scarico eccedente i limiti di accettabilità e non anche nell'ipotesi di mancanza di autorizzazione.