Art. 32 bis – Codice penale – Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio [19 n. 4].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23203/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32-quinquies cod. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego consegua automaticamente alla condanna del dipendente pubblico - nella specie, un magistrato - per i delitti e in relazione all'entità della sanzione ivi contemplati, non violando la norma i principi di ragionevolezza e proporzionalità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che detta pena accessoria esplica, nella sfera giuridica del magistrato, il medesimo effetto della sanzione disciplinare della rimozione obbligatoria dal servizio conseguente alle condotte di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 109 del 2006, norma quest'ultima ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte cost. con sentenza n. 197 del 2018).
Cass. pen. n. 32682/2021
La pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, prevista ex art. 32-bis cod. pen., si riferisce esclusivamente alle persone giuridiche di diritto privato e non anche agli enti pubblici non economici, come desumibile dal fatto che la norma individua i poteri oggetto d'interdizione richiamando figure organiche tipiche di enti privati. (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 17/12/2019).
Cass. pen. n. 10422/1992
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione va inflitta solo in caso di condanna per scarico eccedente i limiti di accettabilità e non anche nell'ipotesi di mancanza di autorizzazione.