16 Mar Art. 21 — Pena di morte
Posted at 12:58h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Primo – Dei reati in generale > Titolo II – Delle pene > Capo II – Delle pene principali, in particolare
[ La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell’interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.
L’esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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