Art. 21 – Codice penale – Pena di morte
Fonti > Codice Penale > Libro primo - Dei reati in generale > Titolo II - Delle pene > Capo II - Delle pene principali, in particolare
[La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.
L'esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti. ]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.