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Art. 21 — Pena di morte

Art. 21 — Pena di morte

[ La pena di morte si esegue, mediante la fucilazione, nell’interno di uno stabilimento penitenziario ovvero, in un altro luogo indicato dal ministro della giustizia.

L’esecuzione non è pubblica, salvo che il ministro della giustizia disponga altrimenti. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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