Art. 739 – Codice di procedura penale – Divieto di estradizione e di nuovo procedimento

1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze [649].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 45524/2010

In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna presentata dall'autorità straniera riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la verifica della sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della legge n. 69/2005, deve essere coordinata con la disposizione contenuta nell'art. 31 della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che fa salvi eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento della sua adozione, "nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato". (Nel caso di specie, relativo ad un m.a.e. processuale emesso dall'autorità tedesca per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi sia in Germania che nel territorio italiano, la S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo applicabile l'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti hanno inteso facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell'ipotesi in cui la domanda di consegna riguardi anche altri reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio e risulti opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente). (Rigetta, App. Venezia, 11 ottobre 2010).