12 Mag Art. 729 bis — Acquisizione di atti e informazioni da autorità straniere
Posted at 15:59h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Undicesimo – Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo III – Rogatorie internazionali > Capo II – Rogatorie all’estero
1. La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall’autorità di altro Stato può essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.
2. L’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all’utilizzabilità degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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