Art. 726 ter – Codice di procedura penale – Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera
Fonti > Codice di procedura penale > Libro undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo III - Rogatorie internazionali > Capo I - Rogatorie dall'estero
1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato è presentata da un'autorità amministrativa di altro Stato, essa è trasmessa per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Non è presente nessuna massima.