Art. 726 ter – Codice di procedura penale – Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera

1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato è presentata da un'autorità amministrativa di altro Stato, essa è trasmessa per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Non è presente nessuna massima.