12 Mag Art. 696 quinquies — Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri
Posted at 15:58h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Undicesimo – Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo I bis – Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell’unione europea
1. L’autorita’ giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E’ in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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