Art. 696 quinquies – Codice di procedura penale – Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri
Fonti > Codice di procedura penale > Libro undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo I bis - Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell'unione europea
1. L'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. È in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
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