12 Mag Art. 696 octies — Modalità di esecuzione
Posted at 15:58h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Undicesimo – Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo I bis – Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell’unione europea
1. L’autorita’ giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalita’ idonee ad assicurarne la tempestivita’ e l’efficacia.
2. All’esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l’interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalita’, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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