12 Mag Art. 696 bis — Principio del mutuo riconoscimento
Posted at 15:58h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Undicesimo – Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo I bis – Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell’unione europea
1. Il principio del mutuo riconoscimento e’ disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell’Unione europea.
2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorita’ degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l’autorita’ giudiziaria puo’ richiedere alle competenti autorita’ degli altri Stati membri l’esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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