Art. 696 bis – Codice di procedura penale – Principio del mutuo riconoscimento
Fonti > Codice di procedura penale > Libro undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo I bis - Principi generali del mutuo riconoscimento delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari tra stati membri dell'unione europea
1. Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.
2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l'autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
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