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Art. 258 — Copie dei documenti sequestrati

Art. 258 — Copie dei documenti sequestrati

1. L’autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente [ 116, 243 ].

2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall’autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente .

3. In ogni caso la persona o l’ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell’avvenuto sequestro.

4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l’autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l’intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 24225/2005

Ai sensi dell’art. 258 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari, il potere di autorizzare il rilascio di copia di documenti sequestrati spetta al P.M. che procede alle indagini. Nel caso di rigetto della relativa istanza, la decisione negativa può essere impugnata davanti al Gip ex art. 263 c.p.p., il quale è competente pertanto a provvedere al rilascio delle copie richieste.

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Cass. pen. n. 541/1999

Al detenuto in espiazione di pena va restituito, per lo meno in copia, il passaporto ritiratogli in pendenza di giudizio. Se in questa fase, invero, il provvedimento può trovare giustificazione nel pericolo di fuga e, in particolare, in funzione del divieto di espatrio, viceversa, esauritosi il giudizio di cognizione con condanna a pena detentiva non condizionalmente sospesa, viene a cessare la misura cautelare personale e, in particolare, il divieto di espatrio resta assorbito nella carcerazione, la quale elimina, di per sé, il pericolo di fuga.

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Cass. pen. n. 2724/1995

L’autorità giudiziaria che, ai sensi dell’art. 258, comma primo, c.p.p., può disporre l’estrazione di copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, non è il tribunale del riesame, cui compete la restituzione solo nelle ipotesi in cui ritenga illegittimamente appreso l’oggetto del sequestro, bensì, nel corso delle indagini preliminari, lo stesso pubblico ministero che ha disposto la misura, sulla cui decisione negativa in ordine alla domanda di restituzione può eventualmente instaurarsi la procedura di opposizione di cui all’art. 263, comma quinto, c.p.p.

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Cass. pen. n. 721/1992

Ai sensi dell’art. 258 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari il potere di autorizzare il rilascio di copia di documenti sequestrati spetta al pubblico ministero che procede alle indagini e non al giudice.

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