Art. 256 ter – Codice di procedura penale – Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato
1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell’ufficio detentore eccepisce il segreto di stato, l’esame e la consegna sono sospesi; il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al presidente del Consiglio dei ministri.
2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l’acquisizione del documento, dell’atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta gironi dalla trasmissione.
3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l’autorità giudiziaria acquisisce il documento, l’atto o la cosa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.