Art. 252 bis – Codice di procedura penale – Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero
Fonti > Codice di procedura penale > Libro terzo - Prove > Titolo III - Mezzi di ricerca della prova > Capo II - Perquisizioni
1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.
2. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.
3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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