12 Mag Art. 244 — Casi e forme delle ispezioni
1. L’ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l’autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L’autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica [ 359 ], anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 125/1993
L’accertamento dei residui di polvere da sparo sul corpo di una persona è un atto di ispezione personale, appartenente alla categoria dei mezzi di ricerca delle prove [art. 244, comma primo, c.p.p.]. Esso si risolve nella constatazione descrittiva e statica di elementi obiettivi, acquisita con l’ausilio di un esperto al quale, a differenza di quanto accade per la perizia, non viene richiesto il parere per indagini che impegnano particolari cognizioni di determinate scienze o arti.
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