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Art. 215 — Ricognizione di cose

Art. 215 — Ricognizione di cose

1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato [ 253 2] o di altre cose pertinenti al reato [ 253 1], il giudice procede osservando le disposizioni dell’articolo 213, in quanto applicabili.

2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa .

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 214 comma 3.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 5926/1998

Per il riconoscimento della refurtiva da parte del derubato non devono essere necessariamente osservate le formalità stabilite per la ricognizione di cose; in questo caso, infatti, il derubato, avendo avuto il possesso delle cose rubate, è in grado di identificarle direttamente, come chiunque altro ne avesse avuto per ragioni analoghe personale conoscenza, e, quindi, la relativa operazione, costituendo un mero accertamento di fatto e non un atto processuale formale, può essere liberamente utilizzato dal giudice nella formazione del suo convincimento.

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Cass. pen. n. 8007/1996

Il riconoscimento della refurtiva da parte del derubato non costituisce ricognizione e, come tale, non è soggetto a particolari formalità. Esso è un mero accertamento di fatto, e non un atto processuale formale, e può essere liberamente utilizzato dal giudice nella formazione del suo convincimento.

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Cass. pen. n. 9256/1991

In tema di utilizzabilità nel giudizio abbreviato degli atti di polizia giudiziaria, l’identificazione di cose sequestrate oggetto del reato da parte della persona offesa, eseguita su iniziativa della polizia giudiziaria anche al fine della restituzione delle cose stesse al titolare, costituisce valida fonte di prova, anche in mancanza di un formale atto di ricognizione. [Fattispecie in tema di riconoscimento di quadri rubati in una chiesa, da parte del parroco].

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