Art. 464 sexies – Codice di procedura penale – Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova
Fonti > Codice di procedura penale > Libro sesto - Procedimenti speciali > Titolo V bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova
1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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