12 Mag Art. 464 sexies — Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova
Posted at 15:53h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Sesto – Procedimenti speciali > Titolo V bis – Sospensione del procedimento con messa alla prova
1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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