12 Mag Art. 455 — Decisione sulla richiesta di giudizio immediato
1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero .
1-bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare e’ stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 42049/2008
Non è abnorme, perché rientra nei poteri del giudice e non determina una stasi processuale, il provvedimento con cui il tribunale per i minorenni rigetta l’eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per omessa notifica della relativa richiesta del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 10109/2005
Non è abnorme, in tema di giudizio immediato, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinga la richiesta del P.M. in quanto presentata oltre novanta giorni dopo l’iscrizione della notizia di reato, posto che il rigetto corrisponde ad un potere funzionalmente riconosciuto al giudice, e non determina una stasi processuale non risolubile, potendo l’azione penale essere ancora esercitata nelle forme ordinarie.
Cass. pen. n. 40093/2001
Il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, ai sensi dell’art. 455 c.p.p. — avverso il quale non è prevista alcuna forma di impugnazione — non presenta i caratteri di abnormità, in quanto rientra nello schema procedimentale previsto da tale norma e non determina alcuna irrisolvibile paralisi processuale, sicché non è soggetto a ricorso per cassazione. [In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui il Gip aveva respinto la richiesta di giudizio immediato, sul presupposto dell’omissione degli adempimenti di cui all’art. 415 bis c.p.p.].
Cass. pen. n. 883/1996
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del Gip che abbia rigettato la richiesta di giudizio immediato proposta da un solo coimputato in base all’esigenza di contemporanea valutazione dei fatti contestati anche agli altri imputati. Tale provvedimento invero non è abnorme perché l’art. 455 c.p.p. all’evidenza consente al predetto giudice di emettere decreto di diniego di giudizio immediato anche per motivi diversi dalla mancanza dei presupposti e delle condizioni cui è subordinata la richiesta.
Cass. pen. n. 10932/1992
In tema di giudizio immediato, per la violazione del termine di cinque giorni previsto dall’art. 455 c.p.p. [decisione sulla richiesta di giudizio immediato] non è prevista nullità di sorta e neppure decadenza, sicché tale termine è meramente ordinatorio e nessuna conseguenza, sul piano processuale, può derivare dalla sua inosservanza.
Cass. pen. n. 10261/1991
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 455 c.p.p., sollevata per preteso contrasto con l’art. 24 della Costituzione, in quanto la vera essenza del diritto di difesa consiste nella facoltà di opporsi alla pronuncia di ogni provvedimento giurisdizionale da cui possano scaturire effetti dannosi per il soggetto nella cui sfera giuridica va ad incidere il provvedimento, mentre nessun pregiudizio può derivare dal decreto con il quale il G.I.P. dispone il giudizio immediato, che è provvedimento di carattere endoprocessuale, assolutamente privo di conseguenze rilevanti ai fini dell’eventuale condanna dell’indagato.
Cass. pen. n. 1504/1990
Il proscioglimento per uno dei motivi di merito previsti dall’art. 129 c.p.p. non può essere pronunciato dal G.I.P. [giudice delle indagini preliminari] investito da parte del P.M. della richiesta di giudizio immediato, in quanto l’art. 455 c.p.p. gli attribuisce soltanto il potere-dovere di accogliere detta richiesta o di respingerla con restituzione degli atti al P.M. La possibile applicazione del citato art. 129 è prevista espressamente solo nei procedimenti speciali di cui agli artt. 444 [applicazione della pena su richiesta] e 459 c.p.p. [procedimento del decreto], in quanto in entrambi i casi il giudice viene messo nelle condizioni di definire il processo, mentre ciò non avviene con la rischiesta di giudizio da parte del P.M., trattandosi di fase del processo, caratterizzato soltanto dalla valutazione dei presupposti formali del giudizio richiesto, in assenza di contraddittorio tra le parti.
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