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Art. 158 — Prima notificazione all’imputato in servizio militare

Art. 158 — Prima notificazione all’imputato in servizio militare

1. La prima notificazione all’imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l’atto è notificato presso l’ufficio del comandante il quale informa immediatamente l’interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 13168/2005

Nei reati permanenti, la formulazione dell’imputazione segna in ogni caso il momento temporale ultimo della contestazione del reato, pertanto ogni slittamento del termine di cessazione della permanenza necessita di una formale contestazione integrativa da parte dell’accusa, indipendentemente dal fatto che nel capo di imputazione sia stata indicata la data di cessazione della permanenza o sia stata lasciata eventualmente aperta la relativa contestazione. [Fattispecie relativa al reato di esecuzione di opera edilizia in assenza di concessione].

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Cass. pen. n. 9897/1994

Il complesso procedimento previsto dall’art. 158 c.p.p. per la prima notificazione all’imputato in servizio militare, realizza un contemperamento di interessi che richiede la collaborazione alla notifica dell’autorità militare, e rende sufficiente la mera informazione sull’atto notificato, in luogo della consegna. Ciò trova la sua spiegazione nella finalità della norma, che è quella di comporre le esigenze di conoscenza del destinatario della notifica con quelle del servizio militare, che può comportare frequenti ed improvvisi spostamenti del personale, anche in condizioni di segretezza. In tali casi solo la contestazione della effettiva «informazione» può consentire al destinatario di eccepire l’eventuale invalidità della notifica, ed in tali sensi la condizione di militare in licenza, non eliminando lo status personale, rileva solo in quanto sia divenuta in concreto ostativa alla reale conoscenza dell’atto.

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