Art. 158 – Codice di procedura penale – Prima notificazione all’imputato in servizio militare
[1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 35777/2001
Qualora la notifica di un atto ad imputato in servizio militare venga effettuata, ai sensi dell'art. 158, comma 1, II parte, c.p.p., mediante consegna all'ufficio del comandante dal quale il militare dipende, è essenziale che di ciò sia data, a cura di detto ufficio, come previsto dalla stessa norma, immediata notizia all'interessato. Ne consegue che, in mancanza di prova di tale adempimento, la notifica deve ritenersi affetta da nullità.
Cass. pen. n. 9897/1994
Il complesso procedimento previsto dall'art. 158 c.p.p. per la prima notificazione all'imputato in servizio militare, realizza un contemperamento di interessi che richiede la collaborazione alla notifica dell'autorità militare, e rende sufficiente la mera informazione sull'atto notificato, in luogo della consegna. Ciò trova la sua spiegazione nella finalità della norma, che è quella di comporre le esigenze di conoscenza del destinatario della notifica con quelle del servizio militare, che può comportare frequenti ed improvvisi spostamenti del personale, anche in condizioni di segretezza. In tali casi solo la contestazione della effettiva «informazione» può consentire al destinatario di eccepire l'eventuale invalidità della notifica, ed in tali sensi la condizione di militare in licenza, non eliminando lo status personale, rileva solo in quanto sia divenuta in concreto ostativa alla reale conoscenza dell'atto.