Art. 113 – Codice di procedura penale – Ricostituzione di atti
1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 9269/2010
In assenza di previsione di uno specifico procedimento nella disciplina del processo civile, è possibile, per procedere alla ricostituzione di atti giudiziari, applicare analogicamente le specifiche norme di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. . L'applicazione analogica di tale disciplina, estensibile anche al giudizio di cassazione, si lascia preferire a quella dettata da altre disposizioni dell'ordinamento in generale per la ricostituzione di atti e documenti, ivi compresi quelli giudiziari, come il r.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071, atteso che esso si riferisce ad eventi eccezionali di natura generale. (Fattispecie relativa alla ritenuta ammissibilità della ricostituzione di una sentenza della Corte di cassazione andata smarrita con l'ordine di inserimento di una copia conforme all'originale nel registro delle sentenze, con attestazione dell'avvenuta sottoscrizione del Presidente ed allegazione della stessa ordinanza di ricostruzione). (Dichiara ammissibile, Corte Cass. Roma, 04/12/1996).
Cass. pen. n. 9240/2009
La disposizione dell'art. 113 cod. proc. pen., relativa alla "ricostituzione di atti" - applicabile per analogia al rito civile, nel quale mancano specifiche norme che disciplinino la materia - prevede l'emissione di un provvedimento di natura amministrativa (o ordinatoria), assolutamente privo di contenuto decisorio, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella già contenuta nel provvedimento mancante, ma interviene a riprodurlo nella sua materialità e secondo il "decisum" che a quell'atto già apparteneva, restando libero il giudice di individuare le modalità utili alla fedele ricostruzione dell'originario contenuto dell'atto mancante, sia nella sua veste formale che nel suo contenuto decisorio. Ne consegue che, ove sia stata disposta la ricostituzione (o "ricostruzione") del verbale di udienza di un processo civile, all'atto ricostituito va attribuito lo stesso valore formale dell'atto mancante, con l'efficacia probatoria fino a querela di falso propria dell'atto pubblico ex art. 2700 cod. civ. ed improponibilità dell'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 cod. proc. civ., dovendosi escludere che le valutazioni del giudice di merito circa la corrispondenza tra copia utilizzata ai fini della ricostituzione ed originale siano censurabili in cassazione ove non sia configurabile un vizio della motivazione su un punto decisivo. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che le modalità, meramente informali, di ricostruzione del fascicolo processuale, ivi compresi i verbali di udienza, adottate dal giudice di merito costituivano semplici irregolarità e non avevano determinato alcuna invalidità processuale o lesione del contraddittorio, per cui gli atti assunti erano stati legittimamente utilizzati per la decisione). (Rigetta, App. Salerno, 07/01/2005).
Cass. pen. n. 1207/2008
La previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista. (Dichiara inammissibile, App. Trieste, 18 gennaio 2002).
Cass. pen. n. 4121/2007
Gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen., la cui efficacia opera "ex tunc", tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale costituito ex art. 310 cod. proc. pen. che aveva respinto l'appello proposto dall'indagato avverso il diniego della scarcerazione per difetto di gravità indiziaria conseguente, secondo la prospettazione difensiva, all'inutilizzabilità di elementi probatori dovuta alla mancanza, agli atti del procedimento, dei decreti di autorizzazione, convalida e proroga delle intercettazioni ambientali). (Rigetta, Trib. Catanzaro, 28 febbraio 2006).
Cass. pen. n. 586/2005
Poiché, oltre all'ipotesi di mancanza della sottoscrizione espressamente prevista dall'art. 161 c.p.c., è configurabile esistenza della sentenza in tutti i casi in cui la stessa difetti di quel minimo di elementi e presupposti indispensabili per produrre l'effetto di certezza giuridica, che è lo scopo del giudicato, è inesistente la decisione, che - nel verificare l'impossibilità di ricostituire la sentenza andata smarrita, secondo il procedimento previsto dall'art. 113 c.p.p., applicabile, in difetto di disposizioni specifiche, al rito civile - ne riproduca il contenuto facendo riferimento al solo dispositivo esistente in originale. Se manchi delle altre parti (svolgimento del processo, esposizione dei fatti rilevanti di causa, motivazione), che costituiscono elementi necessari per l'esistenza dell'atto.