Art. 413 – Codice di procedura penale – Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato
1. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412 comma 1.
2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 15128/2018
Il provvedimento con cui il procuratore generale presso la Corte di appello rigetta la richiesta di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen. non è ricorribile per cassazione, nemmeno nell'ipotesi di abnormità. (In motivazione, la Corte ha affermato che i principi di cui agli artt. 3 e 112 Cost., invocati dal ricorrente, trovano adeguata tutela nella facoltà per la persona offesa di chiedere di essere informata in caso di richiesta di archiviazione e di formulare opposizione alla stessa, ovvero, in caso di iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato - mod. 45 -, di sollecitare il P.M. ad inviare gli atti all'esame del giudice per il controllo sull'infondatezza della "notitia criminis").