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Art. 399 — Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

Art. 399 — Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l’incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo [ 132 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 16216/2005

Deve escludersi la configurabilità di un’ipotesi di ricusazione ai sensi dell’art. 37, comma primo, lett. b], c.p.p. nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari abbia disposto l’accompagnamento coattivo dell’indagato la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con incidente probatorio, in quanto trattasi dell’esercizio di un potere legittimo riconosciuto dall’art. 399 c.p.p., a nulla rilevando che il giudice, errando, abbia citato l’art. 490 c.p.p. che prevede analogo potere del giudice nei confronti dell’imputato

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Cass. pen. n. 35958/2002

Non costituisce manifestazione univoca di una volontà incompatibile con la proposizione di querela [art. 124 c.p.] la transazione sul risarcimento dei danni intervenuta con la società assicuratrice per la responsabilità civile, atteso che tale atto negoziale ha un contenuto privatistico e non implica di per sé la volontà di rinunciare alla istanza punitiva nei confronti dell’offensore e che, anche in tema di rinuncia, l’art. 339 c.p.p. tiene distinta l’ipotesi relativa alla querela da quella riguardante l’azione civile risarcitoria

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Cass. pen. n. 3955/2000

L’ordinanza del Gip che, disattendendo l’istanza di partecipazione personale, dispone la partecipazione a distanza dell’indagato all’udienza fissata per l’espletamento di incidente probatorio non può considerarsi abnorme, atteso che, essendo normativamente attribuito a quel giudice il potere di statuire al riguardo, tale provvedimento non esula dagli schemi tipici del sistema processuale, né produce alcuna stasi processuale. [Di conseguenza la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, pur osservando che, a differenza di quanto statuito dal Gip, nel caso di procedimento contro più indagati la possibilità di far ricorso al collegamento audiovisivo sussiste solo nei confronti di quegli, tra gli indagati sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ordinamento penitenziario cui è contestato alcuno tra i reati di cui all’art. 51, comma 3 bis. La Corte ha altresì escluso la sussistenza di una nullità generale ex art. 178, lett. c, c.p.p. in quanto l’intervento dell’imputato non è precluso, ma assicurato mediante modalità partecipative previste dall’ordinamento], è possibile far ricorso al collegamento audiovisivo anche nei confronti di quegli, tra gli indagati, cui non è contestato alcuno tra i reati di cui all’art. 51, comma 3 bis.

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