12 Mag Art. 395 — Presentazione e notificazione della richiesta
Posted at 15:51h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Quinto – Indagini preliminari e udienza preliminare > Titolo VII – Incidente probatorio
1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’articolo 393 comma 1 lettera b]. La prova della notificazione è depositata in cancelleria .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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