Art. 385 – Codice di procedura penale – Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze
1. L'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere [51 c.p.] o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 35962/2010
Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve operare con giudizio "ex ante", avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi. (Fattispecie nella quale la mancata convalida dell'arresto era fondata sull'utilizzo di documentazione medica prodotta all'udienza da cui risultava un grave deficit intellettivo dell'imputato che escludeva la cosciente consumazione del reato; in motivazione la Corte ha precisato che, in questo caso, è consentito al giudice accertare se sia o meno evidente la causa di non punibilità di cui all'art. 385 cod. proc. pen. onde valutare come illegittimo l'arresto). (Annulla con rinvio,Gip Trib. S.M.C.Vetere s.d. Aversa 04/06/2009).